Pubblicata il: 05-12-2025
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Approfondimenti Data pubblicazione: 24-11-2025
Fonte: Articolo di Michele Damiani, Italia Oggi, 21/11/2025
Il decreto, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, non si limita alla proroga IVA, ma introduce importanti modifiche di armonizzazione necessarie per la piena operatività del Codice del Terzo Settore (CTS) a partire dal 1° gennaio 2026.
La misura più attesa e commentata è la proroga decennale del regime IVA.
Nuova Scadenza: L'attuale regime di esclusione IVA (art. 4 del Dpr 633/72) è prorogato al 1° gennaio 2036.
Obiettivo: Garantire la continuità e sostenibilità operativa agli enti, assicurando la necessaria semplificazione degli adempimenti burocratici.
Motivazione: Il confronto con la Commissione Europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti svolgono a favore dei propri associati.
Commento del Governo (V. Ministro Leo): La proroga al 2036 è un "risultato positivo e concreto" che preserva il ruolo essenziale del Terzo Settore.
Con l'entrata definitiva in vigore del Codice del Terzo Settore, viene effettuato un riordino terminologico che fa uscire di fatto il termine ONLUS dalla normativa italiana.
Sostituzione: La parola ONLUS viene sistematicamente sostituita da:
"Ente del terzo settore"
O, in alcuni casi, "impresa sociale"
Impatto: Le ONLUS dovranno migrare dal Registro unico del terzo settore (RUNTS) e modificare la propria denominazione giuridica a partire dal prossimo anno.
Il decreto introduce disposizioni fiscali per gestire il passaggio di beni strumentali da un regime all'altro, in linea con i nuovi criteri di interesse generale stabiliti dall'Art. 79 del CTS.
Contesto: Alcune attività, oggi commerciali, potrebbero rientrare tra quelle di interesse generale svolte in modalità non commerciale.
Rischio Evitato: Le nuove regole evitano l'emersione immediata e la tassazione delle PLUSVALENZE LATENTI derivanti da questo cambio di destinazione dei beni.
| Evento | Opzione/Conseguenza |
| Sospensione Tassazione | Possibilità di sospendere la tassazione della plusvalenza quando i beni passano da attività commerciale a non commerciale, se utilizzati esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (opzione da indicare in dichiarazione). |
| Ammortamento Plusvalenza | Facoltà per l'ente di distribuire la plusvalenza in quote costanti nell'esercizio e nei successivi, fino al quarto, se i beni sono stati detenuti per almeno tre anni. |
| Tassazione Differita | La plusvalenza concorre a formare il reddito se i beni vengono successivamente destinati a finalità diverse da quelle di interesse generale. |
In sintesi, il decreto è un importante passo di armonizzazione normativa che, oltre a risolvere l'urgenza IVA, prepara gli enti del Terzo Settore alla piena operatività del Codice a partire dal 1° gennaio 2026.
Pubblicata il: 05-12-2025
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Pubblicata il: 01-12-2025
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